Convenzione sulla circolazione dei beni culturali (1970)

 

       La Circolazione dei beni culturali. Nuove prospettive

 

 

La Convenzione sulla circolazione dei beni culturali concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è il primo documento internazionale rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali. Nell’ordinamento nazionale italiano, l’azione di restituzione dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati è disciplinata dall’art. 75 e ss. del D.Lgs 42/2004, ma sul piano internazionale, in assenza di regole universalmente valide per tutti i paesi, che obblighino a restituire le opere d’arte trafugate dal territorio di uno Stato, gli strumenti utilizzati sono la diplomazia culturale e le commissioni rogatorie internazionali regolamentate in base a trattati e accordi bilaterali. Eventuali difficoltà nella restituzione dei beni culturali illecitamente esportati sono soprattutto gli ordinamenti giuridici incompatibili, la non adesione a strumenti giuridici internazionali nonché una scarsa consapevolezza del reato e delle sue conseguenze.

La circolazione dei beni culturali è uno dei settori chiave in cui si esplica l’azione di tutela dell’attuale Ministero della Cultura. Sul piano operativo, il Nucleo dei Carabinieri TPC è uno dei principali attori nell’attività di contrasto al traffico illecito anche in virtù della costante opera di monitoraggio e censimento attraverso lo strumento della  Banca dati Leonardo contenente dati riferiti a furti di opere d’arte, dinieghi di esportazioni, rilevamenti di scavi clandestini, sequestri di opere contraffatte, monitoraggio di siti archeologici nonché controlli di beni pubblicati in cataloghi di case d’asta e sul web. E’ stato peraltro annunciato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, la nascita di un Museo dell’arte salvata che avrà sede a Roma. Si tratterà, ha spiegato il ministro, “di un luogo in cui le opere che vengono recuperate a vario titolo dai Carabinieri verranno esposte prima di essere restituite dal comando tutela del patrimonio ai rispettivi luoghi d’origine”.

Per assicurare la protezione del patrimonio culturale e un maggior controllo sulla circolazione dei beni culturali ai fini della trasparenza del mercato artistico, diventa fondamentale non solo l’attività di catalogazione del patrimonio nazionale, ma anche l’apposizione dei vincoli di tutela sui beni culturali mobili e immobili, pubblici e privati, che nell’attuale assetto organizzativo del MIC, è svolta nell’ambito della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale, istituita in ciascuno dei 17 Segretariati Regionali in sinergia con le Soprintendenze competenti per materia e territorio e gli Uffici Esportazione. Come è evidente, infatti, i beni vincolati sono quelli sottratti all’uscita definitiva dal territorio nazionale (art. 65 D.Lgs. 42/2004) e l’apposizione del vincolo consente di salvaguardare opere d’arte o complessi di eccezionale interesse al fine di evitarne la dispersione.

A questo riguardo, di recente è stato emanato il DDL Concorrenza del 2017, che ha innalzato il limite temporale da 50 a 70 anni per il vincolo in particolare dei beni mobili di proprietà privata. Le opere realizzate entro i 70 anni potranno  circolare con maggiore facilità, senza bisogno di un’autorizzazione delle Soprintendenze, ferma restando la possibilità per il Ministero di riconoscere lo status di “rilievo eccezionale” per qualsiasi opera.

Un ulteriore passo in avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte è stata l’approvazione all’unanimità da parte del Parlamento della legge, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale. Nell’ottica di un inasprimento dell’apparato sanzionatorio e di un potenziamento degli strumenti investigativi, la nuova Legge n. 22 del 2022 colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali e introduce nuove fattispecie di reato.

In particolare, la legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. La riforma nell’introdurre novità importanti per il sistema di contrasto  ai delitti in danno dei beni culturali, dimostra di voler tutelare con estrema efficacia quella “testimonianza unica e importante della cultura e dell’identità dei popoli”, dando attuazione alle previsioni della Convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa recentemente ratificata dal nostro Paese e entrata in vigore lo scorso 1 aprile 2022.

Come ha sottolineato il presidente di Italia Nostra nel recente convegno dal titolo “La riforma dei reati contro il patrimonio culturale”Questa legge ci voleva, una legge che è un monito perché i reati non sono solo quelli della criminalità organizzata ma sono anche quelli che si compiono con le scelte urbane“.