Tutela dei beni paesaggistici

TUTELA  DEI  BENI  PAESAGGISTICI

 

“Sono beni paesaggistici le cose e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge, per il loro notevole interesse pubblico” (D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 2, c. 3).

Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio prevede che “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143” (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 1).

Il Codice, inoltre, prevede che “Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (…)” (D.Lgs. 42/2004. art. 143, comma 2).

Il Segretariato regionale per il Lazio in particolare (D.P.C.M. 169/2019 e ss.mm.ii.):

  • stipulata l’intesa con la Regione Lazio per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale,  partecipa al Comitato Tecnico e, limitatamente ai beni paesaggistici, copianifica il piano stesso;
  • esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze;
  • presiedendo la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, richiede alla Commissione regionale di cui all’art. 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenza di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, oppure adotta, ai sensi dell’art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 141 del medesimo Codice.

 

Nell’ambito delle sue competenze di copianificazione paesaggistica, il Segretariato regionale per il Lazio partecipa  alle procedure di adozione e adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Lazio, approvato con DCR n. 5/2022.

 


Vincolo Alvito

Vincolo Guidonia Montecelio

Vincolo Blera

Vincolo Altopiano Alfina

Vincolo Agro Romano

Vincolo Fiumicino – Aree collinari dell’Agro romano settentrionale

Vincolo LATERA (VT) – Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell’orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici

Vincolo ARRONE (VT) – Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone