Convenzione UNESCO per la Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (2005)

 

Adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 20 ottobre 2005, la Convenzione sulla protezione e la promozione della  diversità delle espressioni culturali rappresenta una tappa fondamentale nel lungo processo verso la presa di coscienza dell’uguale dignità di tutte le culture e del riconoscimento della diversità culturale come “patrimonio comune dell’umanità”. L’Italia l’ha ratificata nel 2007.

Frutto di un lungo lavoro di negoziazione tra le istituzioni pubbliche e i rappresentanti della società civile di tutto il mondo, avvenuto tra il 2000 e il 2005, la Convenzione assegna alle varie forme mediante cui il patrimonio culturale mondiale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso, un elevato valore intrinseco per la loro capacità di essere veicoli di identità e significati distintivi rispetto ad altri tipi di beni e risorse.

La Convenzione, ratificata ad oggi da 141 Paesi in tutto il mondo, fonda i propri scopi e principi sulla rilevanza che la diversità culturale riveste per il pieno sviluppo delle comunità, dei popoli e delle nazioni quale «caratteristica inerente all’umanità», riconoscendo – e anzi sostenendo – il contributo che le industrie culturali e creative offrono alla crescita sociale ed economica in quanto produttrici di ricchezza materiale e immateriale.

Le stesure iniziali della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la punizione del reato di genocidio contenevano disposizioni relative agli attacchi contro determinate espressioni culturali nell’intento di distruggere gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi in quanto tali.

Consapevole della necessità di «integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione internazionale allo sviluppo», la Convenzione sottolinea l’urgenza di delineare un nuovo sistema di governance della cultura, che non può derivare in maniera esclusiva da interventi attuati a livello locale attraverso il coinvolgimento degli stakeholder pubblici, privati e della società civile, ma che deve obbligatoriamente prevedere anche misure di solidarietà e cooperazione internazionale.

Di fronte alla realtà di un mondo globalizzato, l’UNESCO è intervenuta con uno strumento normativo internazionale per difendere la diversità culturale e garantire valore e significato a tutte le espressioni della creatività che riflettono la

realtà pluralistica delle nostre società.

Nel testo della Convenzione, frutto di lunghi e laboriosi negoziati fra tutti i 195 Paesi membri ai quali l’Italia ha fornito un valido contributo,  la cultura è per la prima volta integrata nel diritto internazionale. Vengono riconosciuti in particolare tre principi fondamentali:

  • il riconoscimento della natura specifica dei beni e dei servizi culturali
    • l’affermazione del diritto sovrano degli Stati in materia di politica culturale
    • la necessità di rafforzare e ridefinire la cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al fine di accrescere la loro capacità a preservare il loro patrimonio e a promuovere le loro creazioni culturali.

Organi della Convenzione sono la Conferenza delle Parti,  organo sovrano, e il Comitato intergovernativo composto di 24 rappresentanti di altrettanti Stati membri, eletti dalla Conferenza.

Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione “una Parte può constatare l’esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente” e, in tali situazioni “le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali“.

Tale disposizione, in associazione con l’art. 17, costituisce il riferimento al cosiddetto “genocidio culturale” come negazione più estrema della diversità delle espressioni culturali.

Per migliorare l’accesso alle espressioni culturali di diversa origine, sono introdotti i principi di “trattamento culturale” e “cultura più favorita” ed esaminate le questioni inerenti al sistema internazionale della proprietà intellettuale, rispetto alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, offrendo proposte correttive. Sono anche evidenziati altresì i contributi positivi delle norme esistenti in materia di concorrenza e del quadro giuridico degli Stati Parte, che si auspica basato sui principi della non discriminazione culturale, in modo tale da garantire un migliore equilibrio tra i diversi interessi legittimi in gioco.

Altro obiettivo fondamentale della Convenzione è quello di Aumentare la mobilità dei beni e servizi culturali, degli artisti e degli operatori culturali,
attraverso il quale si intende favorire l’adozione di politiche a sostegno della mobilità dei beni e servizi culturali, degli artisti e degli operatori culturali.  Puntando sulla stipulazione di trattati e accordi internazionali, l’UNESCO auspica una maggiore circolazione della cultura specialmente dai Paesi in via di sviluppo verso le aree economicamente mature.

Anche se alcuni Paesi hanno adottato misure contro tali restrizioni, gli artisti non possono a tutt’oggi muoversi e viaggiare liberamente in determinate parti del mondo. Questa situazione limita di fatto un flusso equilibrato di beni e servizi culturali, rendendo cruciale la definizione di politiche che incoraggino la mobilità degli artisti, specialmente quelli provenienti dalle zone in via di sviluppo, con l’intento di espandere il loro accesso ai nuovi mercati e di aumentare le opportunità di collaborazione tra culture e popoli diversi.

Nell’attuale clima di insicurezza e di crescente instabilità economica, la promozione della mobilità degli artisti torna a essere un argomento di grande attualità con notevoli implicazioni in campo culturale, sociale ed economico.

La libera circolazione dei beni e servizi culturali può essere intaccata dalla stipula di trattati commerciali internazionali, che pongano limiti e ostacoli alla circolazione di alcuni beni e servizi. Per questo le Parti che hanno ratificato la Convenzione dovrebbero porre particolare attenzione alle trattative a cui decidono di partecipare, rifiutandosi di sottoscrivere accordi che ostacolino la promozione e la diffusione della diversità culturale. Link www.unesco. Beniculturali.it Testo Convenzione

 

Convenzione sulla Diversità delle Espressioni Culturali 2005