Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970)

 

 

Sottoscritta a Parigi il 14 novembre 1970 e ratificata in Italia nel 1978, la Convenzione sulla circolazione dei beni culturali concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è il primo documento internazionale rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali.

In base a tale Convenzione, sono considerati beni culturali quelli “designati da ciascun Stato come importanti per l’archeologia , la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza”.

Obiettivi principali sono:

  • Contrastare importazioni ed esportazioni illecite nonché il trasferimento indebito del titolo di proprietà dei beni culturali, una delle principali cause dell’impoverimento del patrimonio culturale;
  • Assicurare l’elaborazione di progetti di testi legislativi e normativi;
  • La redazione e aggiornamento di un inventario nazionale dei beni pubblici e privati, la cui esportazione rappresenta un danno per il patrimonio culturale nazionale;
  • Controllo degli scavi archeologici, conservazione e tutela di alcune zone per eventuali future ricerche archeologiche;
  • Azione educativa al rispetto del patrimonio culturale di tutti gli Stati;
  • Adeguata pubblicità di ogni caso di sparizione di un bene culturale.

 

In particolare,

  • Istituisce un certificato di autorizzazione all’esportazione del bene che dovrà accompagnare lo stesso in ogni eventuale trasferimento;
  • Proibisce l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, situati sul territorio di uno stato membro e ad adottare le misure necessarie per l’eventuale recupero e restituzione dei beni sottratti;
  • Partecipa a ogni operazione internazionale concertata tra gli stati membri in caso di depredazione di siti archeologici o etnologici;
  • Sensibilizza l’opinione pubblica sul valore del patrimonio culturale e sui rischi di furti, scavi clandestini ed esportazioni;
  • Considera illeciti l’esportazione e il trasferimento forzati di beni culturali;
  • Promuove la dotazione dei servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente anche mediante la creazione di fondi ad hoc;
  • Impone agli Stati membri di aggiornare costantemente la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura riguardo le attività svolte per l’applicazione della Convenzione;
  • Favorisce la collaborazione tra gli stati membri e l’UNESCO su tematiche relative all’informazione, all’educazione nonché riguardo la consultazione di esperti e il coordinamento di buone pratiche.

 

Nel diritto internazionale, la circolazione dei beni culturali è strettamente connessa con la regolamentazione dell’obbligo di restituzione dei beni appartenenti al patrimonio culturale, rubati e illecitamente esportati, che rappresenta l’aspetto centrale della disciplina della circolazione e del regime di proprietà dei beni culturali mobili. Di norma, non esiste una regola valida per tutti i paesi che obblighi a restituire le opere d’arte trafugate dal territorio di uno Stato, tranne che in caso di beni sottratti nel corso di un conflitto armato.

In caso di recupero dei beni culturali, oltre alla Convenzione UNESCO concernente le misure per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, che costituisce la prima normativa in materia, gli strumenti normativi utilizzati sono:

  • La Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale concernente il riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, che può fornire un supporto nell’ambito della circolazione dei beni culturali al fine di agevolare i rapporti tra Stati nelle azioni rogatorie di restituzione, prevedendo regole e procedure più uniformi tra gli Stati aderenti;
  • La Convenzione UNIDROIT, richiamata anche dall’art. 87 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sulla restituzione e il ritorno dei beni culturali rubati, esportati illecitamente o provento di scavi clandestini, firmata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata in Italia con Legge del 7 giugno 1999;
  • La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000) e ratificata in Italia con Legge n. 146/2006: le previsioni della Convenzione di Palermo sono agevolmente applicabili anche ai reati in danno dei beni culturali, sovente connessi a gruppi criminali organizzati a livello transnazionale.

 

L’Italia quale paese fondatore dell’Unione Europea, ha fin dall’inizio aderito ai principi di liberalizzazione del mercato europeo. Importanti normative europee in materia di circolazione dei beni culturali sono:

  • La Direttiva 2014/60/EU del Consiglio europeo, 15 maggio 2014 (sostituisce la direttiva 93/7/CEE), sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro dell’Unione Europea (direttiva che consente a ogni Stato membro di rivendicare le opere fuoriuscite in violazione della legge del paese di origine);
  • Il Regolamento CEE del Consiglio europeo n. 3911/92 in materia di esportazione di beni culturali ( il testo prevede l’assoggettamento a licenza delle uscite dei beni culturali verso paesi terzi; definisce come competente a rilasciare tale licenza lo Stato nel quale il bene si trova lecitamente dal 1 gennaio 1993; istituisce un sistema di cooperazione tra autorità culturali e doganali).

 

Infine, di particolare importanza sono gli accordi bilaterali relativi al traffico illecito. Si tratta di mutui impegni a cooperare, attraverso le competenti Autorità degli Stati firmatari, al fine di prevenire e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, facilitare il recupero delle opere d’arte trafugate o esportate illecitamente. Tale strumento può essere utilizzato in caso di recuperi di beni culturali appartenenti ad altri Paesi.