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23 Febbraio 2012
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23 Febbraio 2012

contributi

CONTRIBUTI


Ai sensi dell’art. 35 comma1 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l’esecuzione degli interventi previsti dall’art.31 co.1 del detto decreto. Il proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, può richiedere, a seguito dell’approvazione del progetto di restauro (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 31 del D.Lgs. 42/2004), l’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali. L’ammissione al contributo è subordinata: – all’effettivo accertamento formale di interesse culturale dell’immobile di cui trattasi – all’avvenuto rilascio, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione ad eseguire i lavori (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell’inizio della esecuzione dei medesimi. I contributi sono di due tipi, in conto capitale ed in conto interessi, possono essere cumulabili, ma vanno richiesti ciascuno secondo un proprio procedimento. Tali contributi sono concessi per lavori concernenti esclusivamente il restauro e la conservazione (ivi incluse le opere di consolidamento), compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale (impianto idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature). Si considerano ammissibili anche le spese tecniche riferibili alle opere di restauro e conservazione. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra la Direzione Regionale competente ed i singoli proprietari, da trascrivere presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all’esterno (ad esempio, al tetto ed alle facciate) e non potrà avere durata inferiore al decennio. Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell’immobile, per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio ed alla Settimana dei Beni Culturali. Tale convenzione sarà sottoscritta secondo tempi diversi in funzione del tipo di contributo: per i contributi in conto capitale preventivamente alla concessione del contributo stesso; per i contributi in conto interessi alla fine dei lavori. Nel caso in cui il restauro o la manutenzione non si esaurisca in un unico intervento, si potranno inoltrare le domande di contributo anche per stralci successivi. La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell’art. 21 e ss. del Codice, in caso di difformità, la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.

Contributi in conto capitale

Per ottenere il contributo in conto capitale, il richiedente, dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004, prima dell’esecuzione dei lavori dovrà inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione. La Soprintendenza indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità. Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario per i soli interventi ritenuti ammissibili. Nel caso di opere eseguite a norma dell’articolo 34, comma 2, del D. Lgs. 42/2004, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici. Eseguiti i lavori, l’interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione completa richiesta per la fase a consuntivo al fine di consentire alla stessa di provvedere al collaudo dei medesimi. La Soprintendenza, eseguito il collaudo e redatto il relativo certificato, trasmette alla Direzione Regionale la relativa istruttoria. La Direzione Regionale provvede a stilare un’apposita graduatoria e a trasmettere le proposte di finanziamento alla Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva il piano di finanziamento e accredita le relative somme alla Direzione Regionale che, successivamente con apposito provvedimento, dispone l’erogazione del contributo.

Contributi in Conto Interessi

Il Ministero può concedere anche contributi in conto interessi (art. 37 del D.Lgs 42/2004), sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente, dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004, prima dell’esecuzione dei lavori o durante gli stessi (e comunque non a lavori ultimati), dovrà inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione. Il Ministero autorizzerà all’emissione del decreto di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio. In attuazione delle disposizioni della ex Direzione Generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici – Servizio I Affari Generali, Personale, Programmazione e Bilancio, (note prot.4350 del 23/02/09 e prot.7468 del 30/03/09) la Direzione Regionale ha comunicato che, essendo esaurita, già nell’anno 2009, la disponibilità finanziaria per i contributi di cui all’art.37 del D.lgs. 42/2004, si provvederà alla liquidazione delle eventuali quote spettanti non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno e sarà pertanto impossibile rispettare la tempistica di restituzione delle quote interessi anticipate dai richiedenti stessi. Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare: l’attestazione del regolare pagamento sia delle rate pregresse del mutuo, che di quelle di volta in volta saldate come da piano di ammortamento approvato; il piano di ammortamento aggiornato ed ogni successiva, eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo. Ogni anno, per tutta la durata del mutuo, la Direzione Regionale emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l’anno in corso, diviso in due rate semestrali. In caso di variazione del piano di ammortamento la Direzione Regionale emette un apposito decreto di aggiornamento.