alienazioni
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diritto di prelazione

La prelazione è regolamentata dal Codice dei beni culturali agli artt 60-61-62 e dalle parziali modifiche di cui al D. Lgs. n.156 del 24 marzo 2006. 

L’art. 60 individua i soggetti che possono esercitare l’acquisto in via di prelazione, gli atti di alienazione a titolo oneroso che danno luogo alla prelazione (cioè i contratti che producono effetto traslativo e l’assunzione di obbligazioni a carico delle parti) e i criteri di determinazione del prezzo o del valore economico del bene.

L’art. 61 fissa le condizioni per l’esercizio della prelazione e il limite temporale del procedimento. (60 giorni che decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto già concluso da parte del Soprintendente del luogo dove si trova il bene alienato).

L’art. 62 disciplina le fasi del procedimento e i rispettivi tempi.

L’acquisto in via di prelazione nei confronti di ciò che è stato riconosciuto e dichiarato “bene culturale” è consentito al Ministero al fine di garantirne la tutela e di accrescerne il godimento collettivo. Oltre allo Stato, questa possibilità di acquisto coattivo è consentito anche alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, qualora il Ministero vi rinunci. L’istituto della prelazione di beni alienati a titolo oneroso si applica sia in caso di beni culturali pubblici che in caso di beni culturali privati ed è esercitato al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione entro il termine di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento di proprietà del bene. La Direzione Regionale la proposta di acquisto in via di prelazione formulata dalla Soprintendenza nel cui ambito si trova il bene, o dalla Regione o da altri enti territoriali, alla Direzione Generale competente per materia, o la proposta di rinuncia alla prelazione.

che, a sua volta, la trasmette alla Direzione Generale centrale con le proprie valutazioni nel merito.

Con la prelazione il bene viene trasferito ad un soggetto (Stato, Regione, altro ente territoriale nel cui ambito si trova il bene) diverso da quello individuato e scelto dal venditore, che ne diventa proprietario a seguito di un contratto già concluso, anche se sospensivamente condizionato in attesa che decada il termine di 60 giorni entro il quale lo Stato può esercitare il proprio diritto ad essere preferito.

Lo Stato (Regione, altro ente pubblico territoriale) non diviene mai parte dell’atto di trasferimento e non è vincolato dalle clausole contrattuali, non si sostituisce all’acquirente nel rapporto negoziale ma sostituisce la propria volontà a quella dei contraenti per effetto di un provvedimento che fa decadere gli effetti dell’atto, estingue il contratto stipulato tra le parti originarie e crea un rapporto obbligatorio di credito-debito tra l’alienante e lo Stato (Regione, altro ente pubblico territoriale), caratterizzato dall’obbligo per il primo di consegnare il bene e per il secondo di corrispondere il prezzo pattuito. L’esercizio della prelazione attribuisce la qualità della demanialità al bene acquisito da parte dello Stato o da parte di un ente territoriale.