INTERVENTI FINANZIARI DEL MINISTERO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, 35, 36 E 37 DEL D.LGS. 42/2004.

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l’esecuzione degli interventi previsti dall’art. 31 comma 1 del predetto decreto (Interventi conservativi volontari).
Il proprietario, possessore o detentore di beni dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, può richiedere, a seguito dell’approvazione del progetto di restauro, recupero e valorizzazione di detti beni, l’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali.
Si precisa che l’ammissione al contributo è subordinata:
1. all’effettivo accertamento formale dell’ interesse culturale del bene oggetto di intervento;
2. all’avvenuto rilascio,da parte della Soprintendenza competente, dell’autorizzazione ad eseguire i lavori (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell’inizio della esecuzione dei medesimi. La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell’art. 21 e ss. del Codice; in caso di difformità, la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.  I contributi sono di due tipi, in conto capitale e in conto interessi; sono cumulabili, ma vanno richiesti ciascuno secondo un proprio procedimento.
Può richiedere il contributo chi è responsabile della conservazione del bene e anche chi ne ha il possesso o la detenzione (usufrutto, uso, diritto di abitazione, comodato, locazione). Possono altresì richiedere un contributo: privati, Enti, Enti ecclesiastici, Società. Si fa presente che i beneficiari dei contributi dovranno presentare apposita domanda alle Soprintendenze competenti nel cui territorio si trova il bene oggetto di interventi, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica e utilizzando la modulistica a tal fine predisposta (Decreto n.471 del 24/10/2018).                                

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 42/2004, per l’ erogazione di entrambi i contributi i beni mobili o immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, devono essere  resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni,  da stipularsi fra il Segretariato Regionale competente ed i singoli proprietari  e da trasmettere agli uffici del comune e della città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni immobili. L’atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all’esterno (ad esempio, al tetto ed alle facciate) e non potrà avere durata inferiore al decennio.
Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio ed alla Settimana dei Beni Culturali.

1. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004)
In base agli articoli 35 e 36 il proprietario, possessore o detentore può chiedere al Ministero un contributo sulla spesa sostenuta, che è concesso a lavori ultimati e collaudati dalle Soprintendenze competenti, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. L’ ammontare del contributo non può in genere superare il 50% della spesa sostenuta, tranne che per interventi di particolare importanza per i quali il Ministero può contribuire fino al rimborso totale.
La fase  istruttoria compete esclusivamente alle Soprintendenze che seguiranno tutte le procedure del caso, dall’ autorizzazione  fino al collaudo degli interventi verificando che vi siano le condizioni che permettono il contributo pubblico. Dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’ esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs 42/2004, il richiedente, prima dell’ esecuzione dei lavori, dovrà inviare alla Soprintendenza medesima la richiesta di ammissibilità al contributo corredata dalla documentazione già presentata per la richiesta di approvazione del progetto di intervento conservativo. Con nota prot. n. 21681 del 03/09/2020, l’Ufficio Legislativo del Ministero ha chiarito alcuni aspetti connessi all’istruttoria per la concessione dei contributi, ribadendo il principio della contestualità del provvedimento di ammissibilità al contributo a quello di autorizzazione dei lavori, a norma dell’art. 31 comma 2 del Codice dei beni culturali, in base al quale “In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”. Le Soprintendenze non possono pertanto rilasciare un provvedimento di ammissibilità al contributo alcuni anni dopo il rilascio dell’autorizzazione ai lavori. Una volta concluso il collaudo sui lavori effettuati, le Soprintendenze trasmetteranno, infine, in originale la documentazione sotto elencata necessaria all’ erogazione del contributo al Segretariato Regionale per il Lazio:

1. dichiarazione del Soprintendente;
2. consuntivo di spesa giurato vistato dal Soprintendente per la congruità dei prezzi;
3. certificato di collaudo dei lavori vistato dal Soprintendente;
4. certificato di nulla osta al pagamento del contributo rilasciato dal Soprintendente;
5. proposta della percentuale di calcolo del contributo, di cui all’art. 35 del Codice;
6.  bozza di convenzione di apertura al pubblico.

Si precisa quanto segue:
– saranno ritenute sospese, al momento della verifica della documentazione consuntiva, le richieste di liquidazione che saranno pervenute con la documentazione sopra citata incompleta e/o mancante.
– la redazione della perizia di spesa giurata deve essere eseguita utilizzando il prezzario regionale dell’anno di riferimento (da riportare sul frontespizio) ed indicando il codice della lavorazione; in mancanza della voce di lavorazione, deve essere predisposta la relativa analisi dei prezzi, associandola al codice NP con il relativo numero d’ordine.
– sulla perizia giurata devono essere riportate le correzioni eventualmente apportate ai prezzi e alle quantità e sbarrate le voci totalmente escluse: il tutto deve essere eseguito con penna rossa e siglato dal funzionario incaricato; sulla perizia vanno inoltre indicate le voci per le quali, durante il collaudo, sono state effettuate le previste misurazioni (almeno tre);
– sul timbro di approvazione dei prezzi, apposto sul frontespizio della perizia giurata, devono essere riportati i numeri d’ordine delle voci variate o escluse, oppure deve essere fatto riferimento alle indicazioni del certificato di collaudo;
– nel certificato di collaudo devono essere elencate le voci variate o escluse, con i relativi importi.
Il Segretariato Regionale per il Lazio, esaminata la pratica ed accertatane la completezza, determina l’importo ritenuto ammissibile ai benefici di legge in base alla percentuale proposta dalla Soprintendenza competente tenendo conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali  siano stati ottenuti benefici fiscali e procede all’inserimento delle proposte di finanziamento  nella graduatoria della regione di competenza, stilata secondo un criterio cronologico dettato dalla data del certificato di collaudo.
L’erogazione dei contributi in conto capitale avviene in base al Decreto di programmazione annuale degli interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004, redatto dalla Direzione Generale Bilancio, tenendo conto sia della cifra stanziata sull’apposito capitolo di spesa con le risorse di bilancio del MiBAC, sia dello scorrimento delle graduatorie di tutti i Segretariati Regionali.
In assenza di un Decreto di programmazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della comunicazione della sua avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, non potrà essere erogato alcun contributo. Dopo l’ approvazione della programmazione per l’ esercizio finanziario dell’ anno in corso e stabilito il limite in base ai fondi disponibili, successivamente a un ordine di accreditamento, il Segretariato Regionale dispone con apposito decreto l’ erogazione del contributo al beneficiario.

2. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (art. 37 del D.Lgs. 42/2004)
I contributi in conto interessi vengono concessi sugli interessi relativi ai mutui accordati dagli istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni immobili sottoposti a tutela, nella misura massima di sei punti percentuali sugli interessi applicati sul mutuo concesso per il restauro e la conservazione dei beni tutelati. Per i mutui a tasso variabile ogni eventuale variazione del tasso dovrà essere comunicata al Segretariato Regionale per il Lazio  insieme al nuovo piano di ammortamento prima della successiva scadenza. Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente, dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’ esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs 42/2004, prima dell’ esecuzione dei lavori o durante gli stessi, dovrà inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità al contributo corredata da idonea documentazione. Nel caso dei contributi in conto interessi, non sono ammesse  le domande pervenute a lavori ultimati né quelle in cui non sia espressamente dichiarato sul contratto di mutuo che il prestito è finalizzato al restauro dei beni vincolati.
Le Soprintendenze di settore, esaminato ed approvato il preventivo di spesa relativamente agli interventi destinati al restauro e alla conservazione di immobili di interesse culturale, trasmettono al Segretariato Regionale la seguente documentazione in originale:
– domanda di contributo in bollo;
– provvedimento di approvazione del progetto di restauro;
– preventivo di spesa approvato dal Soprintendente;
– relazione tecnica sugli interventi vistata dal Soprintendente
– decreto di vincolo del bene per il quale si richiede l’erogazione del contributo;
– delibera di finanziamento del mutuo con allegato il relativo piano di
ammortamento, per l’importo approvato dalla banca;
– bozza di convenzione di apertura al pubblico.
Dopo aver acquisito gli atti richiesti, il Segretariato Regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, decreta con apposito provvedimento l’erogazione del contributo e predispone il relativo ordine di pagamento, in base al decreto di programmazione annuale degli interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004, redatto dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, tenendo conto della cifra stanziata sull’apposito capitolo di spesa. Il contributo in conto interessi è liquidato dal Segretariato Regionale direttamente all’ Istituto di credito che ha concesso il mutuo.

La determinazione della percentuale di calcolo del contributo dovrà essere idoneamente giustificata e dovrà tener conto dell’importanza del bene recuperato, della tipologia dei lavori, del periodo di fruibilità del bene e dell’estensione dell’area dell’immobile aperta al pubblico così come indicati nell’atto di convenzione previsto dall’art. 38 del Codice.


Trasparenza Amministrativa : Interventi finanziari sostenuti   Anno 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022  

Beni restaurati con il contributo dello Stato – Città di Roma


Trasparenza Amministrativa : Interventi finanziari sostenuti  Anno 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022  

Beni restaurati con il contributo dello Stato – Area metropolitana di Roma e provincia di Rieti


Trasparenza Amministrativa : Interventi finanziari sostenuti  Anno 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022  

Beni restaurati con il contributo dello Stato – provincia di Viterbo e Etruria meridionale


Trasparenza Amministrativa : Interventi finanziari sostenuti  Anno 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022  

Beni restaurati con il contributo dello Stato – province di Frosinone e Latina


Modulistica per la richiesta di contributi (la presente documentazione è da ritenersi puramente indicativa in luogo della modulistica ufficiale messa a disposizione presso le competenti Soprintendenze)

Richiesta preventiva di concessione del contributo in conto capitale
Richiesta consuntiva di concessione del contributo in conto capitale
Richiesta di concessione del contributo in conto interessi
Elenco documenti contributi in conto capitale
Elenco documenti contributi in conto interessi


Riferimenti normativi

  • Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, artt.31-38)
  • L. 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 77.  Art.1 co. 26-ter: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
  • Circolare Direzione Generale Bilancio 81/2017 (Programmazione degli interventi finanziari del Ministero, a favore del proprietario, possessore o detentore del Bene Culturale ai sensi degli art. 31, 35 e 36 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Annualità 2018)
  • L. 27 dicembre 2017, n.205, art. 1 co.314 (Legge di Bilancio 2018): a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, secondo le modalita’ stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  • Decreto n.471/2018 (Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall’art. 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del comma 314, dell’art. 1  della L. 27 dicembre 2017, n. 205)
  • Circolare DG ABAP n. 3/2019 (D. LGS 42/2004 – Art. 31 Interventi conservativi volontari – Rilascio dichiarazione di ammissibilità ai contributi di cui all’ art. 37)
  • Circolare DG BILANCIO n. 38/2019 (Programmazione degli interventi finanziari del Ministero, a favore del proprietario, possessore o detentore del Bene Culturale ai sensi degli art. 31, 35 e 36 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Annualità 2019)
  • Circolare DG ABAP n. 51/2020  (D.LGS 42/2004 – Art. 37  Contributi in conto interessi)                                                                                               Allegato Circolare n. 51/2020
  • Nota n. 21681 del 03/09/2020 dell’Ufficio Legislativo del Ministero