Dichiarazione dell’ interesse culturale

Dichiarazione dell’ interesse culturale

La Dichiarazione di interesse culturale, comunemente denominata “vincolo”, assoggetta un bene anche di proprietà privata alle norme dettate dal D.lgs 42/2004.

Il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di un bene mobile o immobile è disciplinato dagli artt. dal 13 al 16 del del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

L’iniziativa di avvio del procedimento di dichiarazione è affidato al Soprintendente di settore (art 14, c. 1) che procede ad inviare al proprietario, possessore o detentore del bene la comunicazione anche a seguito di una motivata proposta della Regione o dell’ente locale interessato.

La comunicazione contiene gli elementi d’identificazione e di valutazione del bene risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 dell’art. 14 del Codice, il responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti nonché l’indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e documenti.

La stessa proposta del Soprintendente e la documentazione pertinente viene trasmessa al Segretario Regionale per il Lazio che è competente per l’adozione dell’atto.

Il Segretariato  Regionale  per  il  Lazio  riceve l’avvio del procedimento da parte della Soprintendenza, valuta le proposte delle Soprintendenze di settore interessate e le eventuali osservazioni dei proprietari possessori o detentori e, ove ne ravvisi l’opportunità, emette il provvedimento di dichiarazione di interesse. Il  Segretariato Regionale per  il  Lazio, inoltre, provvede alla notifica, nelle forme previste dalla legge (art.15), delle dichiarazioni di interesse culturale al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene e nel caso di beni immobili la comunicazione è inviata contestualmente al Comune o città metropolitana e trascritte nei registri immobiliari

Contro il provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero per motivi di merito e di legittimità (art.16). In attesa dell’esito del ricorso gli effetti del provvedimento sono sospesi. Il Ministero si esprime entro 90 giorni e in caso di accettazione del ricorso il provvedimento è annullato o riformato.

L’assoggettamento al regime di tutela permane anche quando il proprietario muti in qualche modo la propria veste giuridica.

Qualora si tratti di beni già sottoposti a tutela con la precedente normativa è possibile, ai sensi dell’art 128, c. 1 del Codice, procedere al rinnovo del procedimento di dichiarazione di interesse se si accerta l’esistenza di elementi sopravvenuti o in precedenza non conosciuti o non valutati, ovvero nei casi in cui non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate secondo la previgenti normativa. In ogni caso il procedimento segue le medesime modalità operative previste per la dichiarazione di interesse culturale.

Qualora l’interesse culturale di un bene derivi dall’insieme di requisiti riferibili a più ambiti disciplinari che siano compresenti e concorrenti alla sua definizione si parla di interesse culturale intersettoriale.